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STRUTTURA DEL REATO (teoria tripartita)
Il reato è composto da tre elementi fondamentali:
1. FATTO TIPICO (azione/omissione, evento, nesso di causalità)
2. ANTIGIURIDICITÀ (contrarietà del fatto materiale all’O.G.)
3. COLPEVOLEZZA (volontà riprovevole nelle forme di dolo e colpa)
SCRIMINANTI
Sono cause di esclusione dell’ANTIGIURIDICITÀ del fatto, cioè situazioni normativamente previste in presenza delle quali una condotta - che altrimenti sarebbe punibile dalla legge - diviene lecita in quanto una norma, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone.
Es. la difesa legittima (art. 52); il consenso dell'avente diritto (art. 50); l'esercizio del diritto o l'adempimento del dovere (art. 51); l'uso legittimo delle armi (art. 53) e lo stato di necessità (art. 54).
SCUSANTI
Sono le cause di esclusione della COLPEVOLEZZA, cioè condizioni in cui non è possibile muovere un rimprovero al soggetto attivo della condotta rispetto ad un fatto che resta oggettivamente illecito.
a. errore inevitabile sul precetto; b. errore di fatto (art. 47 c.p.); c. costringimento psichico (art. 46 c.p.); d. nei reati colposi, caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico (art. 45 c.p.); e. ordine illegittimo insindacabile.
SCRIMINANTI
Le scriminanti escludono l’antigiuridicità del fatto
REATO = FATTO TIPICO - ANTIGIURIDICITÀ + COLPEVOLEZZA
SCUSANTI
Le scusanti escludono la colpevolezza
REATO = FATTO TIPICO + ANTIGIURIDICITÀ - COLPEVOLEZZA
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ IN SENSO STRETTO
Escludono la sola punibilità del fatto